venerdì 22 maggio 2020

LE QUINTE E LA COSTITUZIONE


In questo periodo di Didattica a Distanza, l’IRC cerca di approfondire i temi che possono concorrere al bagaglio culturale dei nostri maturandi. Pronti ai blocchi di partenza come un centometrista, gli alunni si accingono alla prova dell’ Esame di Stato. Le insegnanti modulano la disciplina declinandola negli articoli della Costituzione Italiana.
All’interno del modulo di storia della Chiesa si parte dall’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, 1891, con un’analisi filosofica che ha portato alla critica alla religione (Marx, Nietszche e Freud), per arrivare alla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II 1991, dopo la caduta del muro di Berlino.
Nella storia d’Italia si approfondisce il tema del rapporto con la Chiesa Cattolica attraverso “I Patti Lateranensi” (1929) con un Trattato e Concordato e la Revisione del 1984.
Importante passaggio sono gli articoli di legge della Costituzione italiana sulla libertà religiosa:

Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

Il fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte le altre confessioni religiose è contenuto nell’art. 8 che stabilisce «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», in virtù del principio di laicità dello Stato garantisce l’eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo (libertà religiosa). Inoltre sancisce il principio del pluralismo delle confessioni religiose in contrapposizione al dettato dello Statuto Albertino, che proclamava la sola religione cattolica come religione di Stato (principio del confessionalismo di Stato).
La disciplina dei culti acattolici gode di piena autonomia ed indipendenza, che si sostanziano nei principi di autodeterminazione e nell’autorganizzazione, sia pure con il limite del rispetto «dell’ordinamento giuridico italiano» e delle norme vigenti (soprattutto in materia di ordine pubblico e buoncostume), pena la dichiarazione della loro illiceità.
Tale autonomia ed indipendenza attiene, dunque, alla sfera interna dell’attività dei culti acattolici, in quanto l’attività esterna e, in particolare, i rapporti con lo Stato sono oggetto di intese secondo il «principio pattizio».
Una volta stipulata l’intesa tra Stato e singola confessione ed emanata la relativa legge di attuazione, si ritiene che quest’ultima non possa essere unilateralmente modificata dallo Stato, occorrendo al riguardo la stipula di una nuova intesa.

Post collegato: Cittadinanza e Costituzione: qualche idea




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