In
questo periodo di Didattica a Distanza, l’IRC cerca di approfondire i temi che
possono concorrere al bagaglio culturale dei nostri maturandi. Pronti ai
blocchi di partenza come un centometrista, gli alunni si accingono alla prova
dell’ Esame di Stato. Le insegnanti modulano la disciplina declinandola negli
articoli della Costituzione Italiana.
All’interno
del modulo di storia della Chiesa si parte dall’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, 1891, con un’analisi filosofica che ha
portato alla critica alla religione (Marx, Nietszche e Freud), per arrivare
alla Centesimus Annus di Giovanni
Paolo II 1991, dopo la caduta del muro di Berlino.
Nella
storia d’Italia si approfondisce il tema del rapporto con la Chiesa Cattolica
attraverso “I Patti Lateranensi” (1929) con un Trattato e Concordato e la
Revisione del 1984.
Importante
passaggio sono gli articoli di legge della Costituzione italiana sulla libertà
religiosa:
Articolo 7
Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Il
fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte
le altre confessioni religiose è contenuto nell’art. 8 che stabilisce
«tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», in
virtù del principio di laicità dello Stato garantisce l’eguale
tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del
singolo (libertà religiosa). Inoltre sancisce il principio del pluralismo
delle confessioni religiose in contrapposizione al dettato dello Statuto
Albertino, che proclamava la sola religione cattolica come religione di Stato
(principio del confessionalismo di Stato).
La
disciplina dei culti acattolici gode di piena autonomia ed indipendenza, che
si sostanziano nei principi di autodeterminazione e
nell’autorganizzazione, sia pure con il limite del rispetto «dell’ordinamento
giuridico italiano» e delle norme vigenti (soprattutto in materia
di ordine pubblico e buoncostume), pena la dichiarazione della loro
illiceità.
Tale autonomia ed indipendenza attiene,
dunque, alla sfera interna dell’attività dei culti acattolici, in quanto
l’attività esterna e, in particolare, i rapporti con lo Stato sono oggetto di intese secondo
il «principio pattizio».
Una
volta stipulata l’intesa tra Stato e singola confessione ed emanata la
relativa legge di attuazione, si ritiene che quest’ultima non possa essere
unilateralmente modificata dallo Stato, occorrendo al riguardo la stipula di
una nuova intesa.
Post collegato: Cittadinanza e Costituzione: qualche idea
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